Ecco la scuola al suo secondo anno dopo
l’approvazione della L. 107, meglio conosciuta come “La Buona Scuola”.
Molti associano La Buona Scuola con l’inserimento della “teoria Gender” o “di genere” nelle attività scolastiche, suscitando perplessità ma anche confusione nelle famiglie.
Molti associano La Buona Scuola con l’inserimento della “teoria Gender” o “di genere” nelle attività scolastiche, suscitando perplessità ma anche confusione nelle famiglie.
Ma
cosa effettivamente il nuovo decreto legislativo apporta in merito
all’educazione degli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria?
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Questa
è la legge:
LEGGE 13
luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti. Entrata in vigore il 16/07/2015. Della legge, costituita da un
solo articolo e 212 commi faremo riferimento al n. 16.
“…..Comma
16. Il piano triennale dell'offerta
formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità
promuovendo nelle scuole di
ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al
fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito ……. dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119……”.
Ma a cosa si riferiscono tutte queste altre
normative citate nella L.107 e che cosa hanno a che fare con la teoria GENDER
nella scuola?
La storia normativa parte dalla
“Convenzione di Istanbul” attuata appunto
dalla L. 119/2013 (art. 3 lettera C) dove compare il termine “genere” riferito a ruoli,
comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per
donne e uomini e fa riferimento ad orientamento sessuale, identità di genere e prospettiva di genere.
Lo stesso governo italiano riconobbe la
problematicità del termine rispetto all’impianto costituzionale italiano, ma la
legge è diventata attuativa.
Dalla Convenzione di Istanbul si è passati
all’adozione del «piano d'azione straordinario» nel mese di maggio 2015, che ha
utilizzato il termine «genere» invece di «sesso», sulla scia interpretativa
della prospettiva (teoria) gender e richiama in particolare l'obbiettivo di
superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e
il significato dell'essere donne e uomini (…) nel rispetto dell'identità di
genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale (…) mediante
l'inserimento di un approccio “di genere” nella
pratica educativa e didattica.
La teoria “del genere” nasce da uno psicologo e sessuologo neozelandese, il quale sosteneva che l’identità di genere è fluida e quindi soggetta a costanti aggiustamenti come descritta nel libro “ Bruce, Brenda e David” di John Colapinto in cui racconta la storia di due fratelli gemelli.
Dalla politica passiamo all’istruzione e quindi alla formazione dei cittadini !!!
Ecco come entra la legge nella governance della scuola italiana. Spieghiamo in
concreto: all’interno di ogni Collegio Docenti (riunione formata da
tutti gli insegnanti di uno stesso circolo didattico insieme al proprio
dirigente), tutti gli insegnanti sono tenuti ad agire secondo le indicazioni
legislative per assicurare all’utenza, l’attuazione dei principi ispiratori
della normativa vigente. Quindi nei collegi si propongono e si votano attività
in linea con la legge, sotto forma di progetti finanziati da ENTI LOCALI, dal
MIUR e dall’ UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Raziali). I progetti
approvati da ogni singolo Collegio, vengono inseriti all’interno di un documento ufficiale, il
PTOF, appunto il Piano Triennale Offerta Formativa (comma 16) che, dallo scorso
anno 2015/2016, ogni scuola è obbligata a pubblicare sul sito “Scuola in
chiaro”.
In ogni circolo quindi e/o istituto si prendono
decisioni in merito a tutti quei progetti che quella singola scuola offrirà ai
propri studenti anche in merito all’educazione della sfera
emotivo-affettivo-sessuale.
C’è qualcosa a cui prestare attenzione in tutto ciò?
Sta di fatto che il comma 16 introduce legalmente un termine che, nella sua ampiezza e incerta definizione “genere” apre le porte a nuove interpretazioni sostituendo il termine “sesso” più specificatamente riferito al “sesso biologico”.
Questa teoria nega di fatto, la realtà scientifica e biologica della specie umana sostituendo il concetto naturale di “sesso” con quello culturale di “genere”, il quale a sua volta traduce l’anglosassone “gender”, un termine ormai lontano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti sull’Uomo del 1948, che riconosceva la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.
Tornando alla scuola…. Cosa fare allora?
Vanda Chiego (Chiesa della Grazia- Triggiano)
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