domenica 16 ottobre 2016

IL “GENDER” ……va a scuola anzi alla “BUONA SCUOLA” !!!


Ecco la scuola al suo secondo anno dopo l’approvazione della L. 107, meglio conosciuta come “La Buona Scuola”.
Molti associano La Buona Scuola con l’inserimento della  teoria Gender” o “di genere” nelle attività scolastiche, suscitando perplessità ma anche confusione nelle famiglie.
Ma cosa effettivamente il nuovo decreto legislativo apporta in merito all’educazione degli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria?
 Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Questa è la legge:
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Entrata in vigore il 16/07/2015. Della legge, costituita da un solo articolo e 212 commi faremo riferimento al n. 16.

“…..Comma 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito ……. dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119……”.

Ma a cosa si riferiscono tutte queste altre normative citate nella L.107 e che cosa hanno a che fare con la teoria GENDER nella scuola?
La storia normativa parte dalla “Convenzione  di Istanbul” attuata appunto dalla L. 119/2013 (art. 3 lettera C) dove compare il termine “genere” riferito a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e fa riferimento ad orientamento sessuale, identità di genere e prospettiva di genere.
Lo stesso governo italiano riconobbe la problematicità del termine rispetto all’impianto costituzionale italiano, ma la legge è diventata attuativa.
Dalla Convenzione di Istanbul si è passati all’adozione del «piano d'azione straordinario» nel mese di maggio 2015, che ha utilizzato il termine «genere» invece di «sesso», sulla scia interpretativa della prospettiva (teoria) gender e richiama in particolare l'obbiettivo di superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini (…) nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale (…) mediante l'inserimento di un approccio “di genere” nella pratica educativa e didattica.

Ma dove nasce questo termine? 
La teoria “del genere” nasce da uno psicologo e sessuologo neozelandese, il quale sosteneva che l’identità di genere è fluida e quindi soggetta a costanti aggiustamenti come descritta nel libro “ Bruce, Brenda e David” di John Colapinto in cui racconta la storia di due fratelli gemelli.

Dalla politica passiamo all’istruzione e quindi alla formazione dei cittadini !!!
Ecco come entra la legge nella governance della scuola italiana. Spieghiamo in concreto: all’interno di ogni Collegio Docenti (riunione formata da tutti gli insegnanti di uno stesso circolo didattico insieme al proprio dirigente), tutti gli insegnanti sono tenuti ad agire secondo le indicazioni legislative per assicurare all’utenza, l’attuazione dei principi ispiratori della normativa vigente. Quindi nei collegi si propongono e si votano attività in linea con la legge, sotto forma di progetti finanziati da ENTI LOCALI, dal MIUR e dall’ UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Raziali). I progetti approvati da ogni singolo Collegio, vengono inseriti  all’interno di un documento ufficiale, il PTOF, appunto il Piano Triennale Offerta Formativa (comma 16) che, dallo scorso anno 2015/2016, ogni scuola è obbligata a pubblicare sul sito “Scuola in chiaro”.
In ogni circolo quindi e/o istituto si prendono decisioni in merito a tutti quei progetti che quella singola scuola offrirà ai propri studenti anche in merito all’educazione della sfera emotivo-affettivo-sessuale.

C’è qualcosa a cui prestare attenzione in tutto ciò?
Sta di fatto che il comma 16 introduce legalmente un termine che, nella sua ampiezza e incerta definizione “genere” apre le porte a nuove interpretazioni sostituendo il termine “sesso” più specificatamente riferito al “sesso biologico”.
Questa teoria nega di fatto, la realtà scientifica e biologica della specie umana sostituendo il concetto naturale di “sesso” con quello culturale di “genere”, il quale a sua volta traduce l’anglosassone “gender”, un termine ormai lontano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti sull’Uomo del 1948, che riconosceva la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.

Tornando alla scuola…. Cosa fare allora?
Le famiglie devono vigilare sui programmi scolastici di ogni anno accademico i quali  potrebbero includere corsi ispirati alla teoria del Gender. Esse possono prendere visione delle proposte progettuali pubblicate sul sito di ogni scuola frequentata dai propri figli e chiedere, anche attraverso una richiesta formale al Dirigente Scolastico, in virtù dell’articolo 30 della costituzione italiana ancora vigente, di essere informati su ogni attività formativa che la scuola intende promuovere. A tal fine, si allega un modello di richiesta già utilizzato a livello nazionale. Per concludere, un po’ di ripasso dell’art. 3 della Costituzione: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che… impediscono il pieno sviluppo della persona umana …”. Qualcuno forse ritiene che le parole utilizzate in questo articolo non siano abbastanza chiare tanto da volerne sostituire una?
Vanda Chiego (Chiesa della Grazia- Triggiano)